Il Tar Napoli ha modo di soffermarsi in sentenza sull’istituto del preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 7 agosto 1990, n. 241 che, al comma 1, prevede: <<1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda.>>.
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