Osserva in sentenza il Consiglio di Stato come la scelta operata dall’amministrazione appaltante in una procedura di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa relativamente ai criteri di valutazione delle offerte, ivi compreso il peso da attribuire a tali singoli elementi, specificati nella lex specialis e ivi compresa anche la disaggregazione eventuale del singolo criterio valutativo in sub – criteri sia espressione dell’ampia discrezionalità attribuitale dalla legge per meglio perseguire l’interesse pubblico e come tale è sindacabile in sede di legittimità solo allorché sia macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale ed i criteri non siano trasparenti ed intellegibili, non consentendo ai concorrenti di calibrare la propria offerta (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 14 novembre 2017, n. 5245; Cons. Stato, sez. V, 18 giugno 2015, n. 3105; Cons. Stato, sez. V, 8 aprile 2014, n. 1668; Cons. Stato, sez. III, 2 maggio 2016, n. 1668).
Garanzie di trasparenza nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Devi eseguire l'accesso per visualizzare il resto del contenuto.Si prega Accedi. Non sei un membro? Registrati