Osserva in sentenza il Consiglio di Stato come lo scrutinio delle deliberazioni del C.S.M. per il conferimento ai Magistrati di incarichi direttivi e semi-direttivi è sempre ammissibile entro i confini funzionali propri del sindacato giurisdizionale di legittimità, ed ha ad oggetto il riscontro dell’esattezza dei presupposti di fatto, nonché del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni. In ultima analisi, detto sindacato ha quale precipuo oggetto la verifica dell’esistenza, della congruenza e della ragionevolezza della motivazione, non potendo per contro portare ad una valutazione specifica di merito.
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