Con la sentenza in esame il Consiglio di Stato si sofferma in tema di danno da ritardo nel provvedere da parte della P.A..
Da un punto di vista normativo si consideri, in merito, che già prima dell’introduzione dell’art. 2 bis della L. n. 241 del 1990 operata con l’art. 7, comma 1, lett. c), della L. 18 giugno 2009 n. 69, la giurisprudenza amministrativa ammetteva la risarcibilità del danno cagionato dalla violazione dei termini procedimentali (c.d. danno da ritardo) in presenza dell’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, della conclusione del procedimento con provvedimento favorevole all’interessato, della titolarità in capo a quest’ultimo di interesse pretensivo al conseguimento di un “bene della vita” (Cons. Stato, Ad. Plen., 15 settembre 2005, n. 7).