Si precisa in sentenza come il C.S.M. – nel conferimento ai Magistrati degli incarichi direttivi e semi direttivi – goda di una discrezionalità che è sindacabile, in sede di legittimità, solo se inficiata per irragionevolezza, omissione o travisamento dei fatti, arbitrarietà o difetto di motivazione (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 11 dicembre 2017, n. 5828; Cons. Stato, sez. V, 16 ottobre 2017, n. 4786; Cons. Stato, sez. IV, 6 dicembre 2016, n. 5122; Cons. Stato, sez. IV, 11 settembre 2009, n. 5479; Cons. Stato, sez. IV, 31 luglio 2009, n. 4839; Cons. Stato, sez. IV, 14 luglio 2008, n. 3513; Cons. Stato, sez. V, 18 dicembre 2017, n. 5933).
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