Osserva in sentenza il Consiglio di Stato come, nei rapporti di lavoro convenzionali nell’ambito di organi del Servizio Sanitario Nazionale, non emergano in radice gli elementi necessari e sufficienti per la loro qualificazione come lavoro subordinato.
Al riguardo, secondo il Collegio giudicante, assumono rilevanza una serie di considerazioni, a partire dalla considerazione che la riconduzione delle prestazioni rese nei fini istituzionali dell’ente non altera la natura del rapporto, trasformandolo per ciò stesso in un rapporto di pubblico impiego, poiché per il perseguimento di detti obiettivi l’Amministrazione può anche valersi di professionalità in posizione di autonomia nell’ambito di una collaborazione prolungata nel tempo.