Sottolinea il Consiglio di Stato nella sentenza in esame come, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, il C.S.M., nel conferimento ai Magistrati degli incarichi direttivi e semidirettivi, goda di una discrezionalità che è sindacabile, in sede di legittimità solo se inficiata per irragionevolezza, omissione o travisamento dei fatti od arbitrarietà.
Resta dunque preclusa al sindacato giurisdizionale la valutazione dell’opportunità e convenienza del provvedimento dell’organo di autogoverno o una decisione che esprima una volontà del giudicante che si sostituisce a quella dell’Amministrazione, dando luogo ad un sindacato di merito.
La legge assegna al C.S.M. un lato margine di apprezzamento e il sindacato del giudice amministrativo deve restare parametrico alla valutazione degli elementi di fatto compiuta dall’Amministrazione, senza evidenziare una diretta “non condivisibilità” della valutazione stessa (Cass. civ., sez. un., 5 ottobre 2015, n. 19787).