Intervenuto in tema di gare pubbliche, osserva in sentenza il Consiglio di Stato come l’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50 del 2016 nella versione originaria prevedeva che “Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”.
A seguito del correttivo (D.Lgs. n. 56 del 2017) il predetto articolo ha assunto ora il seguente tenore “Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a)…”.