Soffermandosi in tema di provvedimenti di trasferimento d’autorità dei militari il Consiglio di Stato, in questa sentenza, afferma i seguenti principi di diritto:
- a) si tratta di provvedimenti qualificabili come “ordini”, rispetto ai quali l’interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto;
- b) essi sono strettamente connessi alle esigenze organizzative dell’Amministrazione ed alla disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale;
- c) sono sottratti all’applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo in conformità di quanto ora testualmente dispone l’art. 1349, comma 3, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66;
- d) non richiedono una particolare motivazione, atteso che l’interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente sugli altri eventuali interessi del subordinato.
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