La violazione di norme sul pubblico impiego da parte delle PP.AA. non comporta la costituzione “forzosa” di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato

Precisa in sentenza il Consiglio di Stato come sia principio generale stabilito nella Carta Fondamentale (art. 97 Cost) quello per cui alle pubbliche amministrazioni si accede per pubblico concorso, salve ipotesi eccezionali.

Secondo Consiglio di Stato, sez. V, 14aprile 2008, n. 1645 <<il divieto di assunzione in forme diverse da quelle del pubblico concorso e la nullità degli atti adottati in tal senso, deve essere intesa come fondamento dell’impossibilità di accertare che il rapporto di pubblico impiego si è costituito, e ciò indipendentemente dalla sussistenza, in concreto, di quelli che sono stati definiti gli indici rivelatori della rapporto di lavoro subordinato, che hanno perduto rilevanza al fine specifico di tale accertamento. Pertanto, è inattuabile la conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per l’esistenza di una specifica disciplina contraria che esclude ogni riferimento alla diversa disciplina privatistica>>.

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