Responsabilità civile della P.A., la rilevanza della condotta della P.A.

In sentenza il Consiglio di Stato ha modo di soffermarsi sul tema della responsabilità civile della P.A. sottolineando così come il principio sancito dal terzo comma dell’art. 30 D.Lgs. n. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo) – laddove “esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti” – deve ritenersi applicabile anche alle controversie anteriori alla entrata in vigore del medesimo decreto, dovendosi includere nel concetto di ordinaria diligenza l’esperibilità dei rimedi giudiziari.
Tale norma presuppone il compimento da parte del Giudice di un giudizio di cd. “prognosi postuma”, inteso a verificare quali, dei danni lamentati, non si sarebbero realizzati qualora il soggetto leso avesse adoperato la normale diligenza nell’attivazione degli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento: strumenti, quindi, di cui occorre accertare ex post la praticabilità ed il prevedibile esito.

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