Intervenuto in tema di abusivismo edilizio il Consiglio di Stato, nella sentenza in esame, richiama ed avalla l’orientamento giurisprudenziale espresso nella sentenza n. 9/2017 dell’Adunanza Plenaria di secondo la quale va escluso qualsiasi obbligo di motivazione dell’ordinanza di demolizione, anche se l’abuso risale nel tempo.
Ivi si è affermato espressamente: <<Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino>>.
Costruzioni abusive e provvedimenti sanzionatori della P.A.
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