In sentenza il Consiglio di Stato interviene in tema di sanzioni amministrative avuto particolare riguardo alla corretta esegesi dell’art. 27, comma 6, L. n. 689/1981 secondo cui: «[…] in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti».
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