Diritto sanzionatorio amministrativo, la disciplina dal «ritardo» nel pagamento della sanzione

In sentenza il Consiglio di Stato interviene in tema di sanzioni amministrative avuto particolare riguardo alla corretta esegesi dell’art. 27, comma 6, L. n. 689/1981 secondo cui: «[…] in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti».

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