Osserva in sentenza il Consiglio di Stato come, in base al combinato disposto degli artt. 16 e 17 della Legge urbanistica n. 1150/1942 e 27 e 28 Legge n. 457 del 1978, la durata di un Piano di Recupero (P.d.R.) è pari ad anni dieci.
Con la precisazione che la soggezione al termine di scadenza riguarda non l’intera disciplina pianificatoria contemplata dal piano attuativo (ovvero la destinazione di zona) bensì soltanto quella preordinata all’esercizio del potere espropriativo, quella comunque comportante l’inedificabilità dei suoli, ovvero recante prescrizioni di dettaglio.
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