Si precisa in sentenza, da parte dell’adito Consiglio di Stato, come sussista una responsabilità solidale tra la Pubblica Amministrazione e il soggetto delegato allo svolgimento delle procedure espropriative per i danni cagionati all’espropriato per occupazione illegittima (Consiglio di Stato, sez. IV, 28 luglio 2016, n. 3416).
Fondamentale si rivela in materia l’arresto facente capi a Cassazione civile, sez. un., 23 novembre 2007, n. 24397 secondo cui: <<le Sezioni Unite hanno ripetutamente affermato che qualora l’amministrazione espropriante avvalendosi di tale schema, affidi ad altro soggetto, mediante una concessione, la realizzazione di un’opera pubblica, e gli deleghi nello stesso tempo gli oneri concernenti la procedura ablatoria, l’illecito in cui consiste l’occupazione appropriativa, per cui, a causa della trasformazione irreversibile del suolo in mancanza del decreto di esproprio, si verifica comunque la perdita della proprietà a danno del privato, è ascrivibile anzitutto al soggetto che ne sia stato autore materiale (art. 40 e 41 c.p.), pur senza essere munito di un titolo che l’autorizzasse; per cui anche in tal caso a nulla rileva l’indagine sollecitata dal Consorzio circa le inadempienze dell’ente delegante nell’esercizio dei poteri conservati per lo svolgimento della procedura ablatoria, nonché la loro efficienza causale in merito al mancato conseguimento del decreto di esproprio: essendo decisiva per configurarne comunque la responsabilità nei confronti del proprietario, la definitiva illecita sottrazione del suo bene.
In tema di responsabilità solidale tra P.A. e soggetto delegato allo svolgimento delle procedure espropriative
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