Si richiama in sentenza, da parte dei Giudici di Palazzo Spada, l’insegnamento facente capo all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 9 del 17 ottobre 2017, secondo cui: <<il provvedimento con il quale viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso>>.
Tanto è stato statuito nella considerazione che non è in alcun modo concepibile l’idea stessa di riconnettere al decorso del tempo ed all’inerzia dell’Amministrazione la sostanziale perdita del potere di contrastare il grave fenomeno dell’abusivismo edilizio, ovvero di legittimare in qualche misura l’edificazione avvenuta senza titolo, non emergendo oltretutto alcuna possibile giustificazione normativa a una siffatta – e inammissibile – forma di sanatoria automatica o praeter legem.
Invero, non potendo il decorso del tempo incidere sull’ineludibile doverosità degli atti volti a perseguire l’illecito attraverso l’adozione della relativa sanzione, deve conseguentemente essere escluso che l’ordinanza di demolizione di immobile abusivo (pur se tardivamente adottata) debba essere motivata sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità.
Costruzioni abusive, il decorso del tempo non incide sulla doverosità del provvedimento sanzionatorio
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