Sulla legittimazione ad impugnare i titoli edilizi rilasciati a terzi

Si sofferma in sentenza il Consiglio di Stato sui requisiti legittimanti l’impugnazione dei titoli edilizi rilasciati a terzi.

Si precisa coì come il solo rapporto di “vicinitas” sia, in sé, idoneo a fondare tanto la legittimazione quanto l’interesse ad agire.

Nel caso di ricorsi avverso singoli titoli edilizi, invero, prevale in giurisprudenza l’orientamento secondo cui lo stabile collegamento dell’immobile del terzo con quello interessato dai lavori sia autonomamente idoneo a radicarne la legittimazione ad agire, giacché il pregiudizio della situazione soggettiva protetta è considerato sussistente in re ipsa in ragione dell’abuso edilizio.

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