Trattando il tema della revocazione della sentenza il Consiglio di Stato richiama, preliminarmente, il quadro normativo di riferimento e, segnatamente, l’art. 106 D.Lgs. n. 104/2010 – secondo cui “salvo quanto previsto dal comma 3, le sentenze dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato sono impugnabili per revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile” – e l’art. 395 c.p.c. il quale prevede, tra i casi di revocazione, l’ipotesi in cui (n. 4) “la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.
Condizioni e limiti per la revocazione della sentenza
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