Intervenuto in materia di abusivo edilizio il Tar Roma, nella sentenza in esame, osserva come, secondo un orientamento pacifico e consolidato della giurisprudenza, il disposto dell’art. 31 D.P.R. n. 380 del 2001 conduca necessariamente a configurare l’ordine di demolizione in termini di misura ripristinatoria e, pertanto, assolutamente svincolata da qualsiasi valutazione in ordine ai requisiti soggettivi del trasgressore, applicandosi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione (Cons. Stato, sez. VI, 1 marzo 2018, n. 1263).
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