Secondo quanto affermato dal Tar Genova nella sentenza in esame il termine previsto dalla normativa per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale avverso le determinazioni dell’amministrazione sull’istanza di accesso agli atti, stabilito dall’art. 116 D.Lgs. n. 104/2010, e già prima dall’art. 25 L. n. 241 del 1990, in trenta giorni dalla conoscenza del diniego o dalla formazione del silenzio significativo, è a pena di decadenza.
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