Il Consiglio di Stato si sofferma in tema di revocazione della sentenza osservando come l’art. 395, n. 6, c.p.c. si riferisca al caso in cui la sentenza revocanda sia “effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato”
Secondo il costante giurisprudenza, il dolo revocatorio è diverso da una semplice menzogna, o da un silenzio interessato, sui fatti di causa, e si identifica con un’attività fraudolenta vera e propria, costituita da artifici e raggiri volti a paralizzare, o sviare, la difesa avversaria, facendo apparire una situazione diversa da quella reale, in modo da impedire al giudice l’accertamento della verità e da pregiudicare così l’esito del giudizio (Cass. civ., sez. I, 21 aprile 2015, n. 8096).