Si sofferma in sentenza il Consiglio di Stato sulla corretta esegesi dell’art. 40, III, D.P.R. n. 655 del 1982 (Regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni), in forza del quale la comunicazione dell’atto amministrativo si perfeziona per il destinatario quando questi provveda al ritiro del piego, ovvero, per fictio iuris, al momento della scadenza del termine di compiuta giacenza (precisando altresì che non assume rilievo l’art. 8 L. n. 890 del 1982, concernente la notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta).
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