Osserva il Tar Firenze, nella sentenza in esame, come l’occupazione sine titulo –da parte della P.A.- di un terreno, e la realizzazione su tale bene di un’opera pubblica, senza aver emanato un provvedimento di dichiarazione della pubblica utilità o un provvedimento di espropriazione entro il termine di validità della dichiarazione di pubblica utilità, oppure senza aver stipulato il contratto di cessione volontaria, non costituisca un titolo di trasferimento della proprietà, ma integri il venire in essere di un illecito permanente, che può essere sanato o con l’emanazione del provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42 bis D.P.R. n. 327 del 2001, oppure con la restituzione ai proprietari dei beni illecitamente occupati nel loro stato originario (T.a.r. Basilicata, Potenza, sez. I, 07 novembre 2017, n. 699).
L’occupazione sine titulo, da parte della P.A., di un terreno integra un illecito permanente
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