PREMESSO
– che, con separati ricorsi depositati in cancelleria il 4.7.2017 ed il 10.10.2017 e successivamente riuniti ex art. 151 disp. att. c.p.c., i ricorrenti adivano il Tribunale di Ivrea in funzione di giudice del lavoro chiedendo che la ASL To4, presso cui prestavano o avevano prestato attività lavorativa rispettivamente quali collaboratore amministrativo professionale ed operaio tecnico specializzato, fosse condannata al pagamento della somma lorda di euro 6.037,54 in favore del primo e di euro 603,33 in favore del secondo; in particolare sostenevano di aver svolto, per il compimento dell’attività istituzionale, ore di lavoro eccedenti l’orario stabilito e di aver ricevuto ex post l’autorizzazione dal responsabile della struttura presso cui erano addetti, senza ricevere il pagamento di quanto dovuto;
– che si costituiva la convenuta, senza contestare specificatamente la prestazione di attività lavorativa, ma chiedendo il rigetto del ricorso;
– che il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti alla discussione all’odierna udienza, all’esito della quale pronunciava la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione ex art. 429 c. 1 c.p.c.