Istituzione di nuove sedi di farmacia e prelazione comunale, nessun dubbio di costituzionalità

Osserva in sentenza il Consiglio di Stato come sia la legislazione statale a determinare il numero delle farmacie (cd. contingentamento delle sedi farmaceutiche) dettando una specifica proporzione (una farmacia ogni 3.300 abitanti) giusto quanto previsto dall’art. 1 L. 2 aprile 1968, n. 475.

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