Nella sentenza in esame il Consiglio di Stato richiama l’insegnamento facente capo all’Adunanza Plenaria n. 9 del 2014 secondo cui (tra l’altro): “il tema della legittimazione al ricorso (o titolo) è declinato nel senso che tale legittimazione deve essere correlata alla circostanza che l’instaurazione del giudizio non solo sia proposta da chi è legittimato al ricorso, ma anche che non appaia finalizzata a tutelare interessi emulativi, di mero fatto, pretese impossibili o contra ius”.
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