Con la sentenza n esame il Consiglio di Stato osserva che il rimedio della revocazione ha natura straordinaria e, che, secondo una consolidata giurisprudenza (Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 2017, n. 2194), l’errore di fatto idoneo a fondare la relativa domanda, ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 D.Lgs. n. 104/2010. e 395, n. 4, c.p.c.., deve rispondere a tre, concorrenti requisiti:
- a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato;
- b) attenere ad un punto non controversoe sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;
- c) essere stato un elemento decisivodella decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa.
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