Intervenuto in materia di effettività della tutela giurisdizionale in materia di gare pubbliche il Tar Pescara, con la sentenza in esame, osserva che la cd. “prova di resistenza” è richiesta – ai fini della valutazione circa la sussistenza di un interesse concreto all’impugnazione – soltanto quando l’impugnazione dell’aggiudicazione non afferisca ad aspetti sostanziali o formali mirati alla rinnovazione della gara stessa.
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