Ripetitori per la telefonia mobile e competenza sui limiti di esposizione della popolazione alle onde elettromagnetiche

Si osserva in sentenza, da parte dell’adito Tar L’Aquila, come, secondo l’attuale disciplina in tema di installazione di strutture operanti quali stazioni radio base per telefonia mobile, risultante dal combinato disposto delle norme contenute nella Legge n. 36 del 2001 (“Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”) e nel D.Lgs. n. 259 del 2003 (“Codice delle comunicazioni elettroniche”), le funzioni legislative ed amministrative relative alla determinazione dei limiti di esposizione alle onde elettromagnetiche sono attribuite allo Stato.

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