Osserva in sentenza l’adito Consiglio di Stato come l’annullamento del nulla osta paesaggistico comunale sia consentito per qualsiasi vizio di legittimità, riscontrato nella valutazione formulata in concreto dall’ente territoriale, incluso l’eccesso di potere in ogni sua figura sintomatica, per sviamento, insufficiente motivazione, difetto di istruttoria, illogicità manifesta (D.Lgs. n. 42/2004).
D’altronde, in tema di determinazioni paesaggistiche, l’amministrazione è tenuta ad esternare adeguatamente l’avvenuto apprezzamento comparativo, da un lato, del contenuto del vincolo e, dall’altro, di tutte le rilevanti circostanze di fatto relative al manufatto ed al suo inserimento nel contesto protetto, in modo da giustificare la scelta di dare prevalenza all’interesse del privato rispetto a quello tutelato in via primaria attraverso l’imposizione del vincolo.