Si sofferma in sentenza il Consiglio di Stato sulla corretta interpretazione dell’art. 92 D.Lgs. n. 104/2010 (entrato in vigore il giorno 16 settembre 2010) secondo cui “salvo quanto diversamente previsto da speciali disposizioni di legge, le impugnazioni si propongono con ricorso e devono essere notificate entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza” (I comma).
Dispone il successivo comma III che “in difetto della notificazione della sentenza, l’appello” ed ogni altra impugnazione proponibile “devono essere notificati entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”, che avviene con il deposito in segreteria.
L’art. 2 delle norme transitorie, di cui all’allegato 3 D.Lgs. n. 104/2010 ha stabilito che “per i termini che sono in corso alla data di entrata in vigore del codice continuano a trovare applicazione le norme previgenti”.