Quando può dirsi sussistente il mobbing nel rapporto di impiego pubblico

Soffermandosi sul tema del mobbing nel rapporto di impiego pubblico il Consiglio di Stato, nella sentenza in esame, precisa come esso si sostanzi in una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, complessa, continuata e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del dipendente nell’ambiente di lavoro, che si manifesta con comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici, esorbitanti od incongrui rispetto all’ordinaria gestione del rapporto, espressivi di un disegno in realtà finalizzato alla persecuzione o alla vessazione del medesimo dipendente, tale da provocare un effetto lesivo della sua salute psicofisica (Consiglio di Stato, sez. IV, 27 ottobre 2016 n. 4509; Consiglio di Stato, sez. VI, 28 gennaio 2016, n. 284; Consiglio di Stato, sez. VI, 12 marzo 2015, n. 1282).

Pertanto, ai fini della configurabilità di una responsabilità per mobbing deve essere accertata la presenza di una pluralità di elementi costitutivi, e segnatamente:

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