Osserva in sentenza il Consiglio di Stato come i cd. tetti di spesa sanitaria indichino i volumi massimi invalicabili di prestazioni remunerabili dal servizio sanitario regionale (SSR) in favore delle strutture sanitarie accreditate.
Essi sono posti al fine di realizzare insopprimibili esigenze di equilibrio della finanza pubblica, nonché di razionalizzazione delle articolazioni sanitarie pubbliche e private. E così, anche quando sono fissati dalle regioni nel corso dell’esercizio finanziario, dispiegano comunque i propri effetti anche sulle prestazioni già erogate dalle strutture sanitarie (Consiglio di Stato, sez. III, 7 marzo 2012, n. 1289; Consiglio di Stato, sez. III, 23 dicembre 2011, n. 6811; Consiglio di Stato, sez. III, 7 dicembre 2011, n.. 6454; Consiglio di Stato, sez. III, 17 ottobre 2011, n. 5550; Consiglio di Stato, sez. III, 29 luglio 2011, n. 4529; Consiglio di Stato, sez. V, 8 marzo 2011, n. 1431; Consiglio di Stato, sez. V, 28 febbraio 2011, n. 1252).