Osserva in sentenza il Consiglio di Stato come l’idoneità psico-fisica richiesta per l’arruolamento non consista nella mera assenza di patologie implicanti disturbi funzionali, ma richieda una particolare prestanza fisica e psicologica (ragionevolmente esigibile proprio in relazione alle caratteristiche particolari di impiego operativo degli appartenenti alle Forze Armate) che ben può essere impedita anche da alterazioni od imperfezioni organiche di carattere non patologico; inoltre, il riscontro di siffatta prestanza fisica è demandato ad un apprezzamento tecnico discrezionale di spettanza esclusiva dell’amministrazione militare.
Tali requisiti, peraltro, devono permanere per tutta la durata dell’impiego.
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