Si osserva in sentenza, da parte del Consiglio di Stato, come l’errore di fatto, idoneo a fondare la domanda di revocazione ai sensi degli artt. 106 D.Lgs. n. 104/2010 e 395, n. 4, c.p.c., sia configurabile nell’attività preliminare del Giudice di lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, quanto allo loro esistenza ed al significato letterale, senza coinvolgere la successiva attività di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande, delle eccezioni e del materiale probatorio, ai fini della formazione del convincimento, così che rientrano nella nozione di errore di fatto revocatorio i casi in cui il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronuncia od abbia esteso la decisione a domande e ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo.
Sulla configurabilità dell’errore di fatto revocatorio
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