Si osserva in sentenza, da parte dell’adito Consiglio di Stato, come (anche) nel caso di risarcimento del danno causato da inerzia della P.A., il riconoscimento del danno stesso non può desumersi semplicemente dal decorso del termine procedimentale, essendo necessario valutare anche il comportamento del presunto danneggiato.
Come già chiarito dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 3/2011, coerentemente con quanto già desumibile dall’art. 1227, c. 2, c.c., l’art. 30, c. 3, D.Lgs. n. 104/2010 deve essere interpretato nel senso che la mancata impugnazione di un provvedimento amministrativo, o la mancata proposizione di un ricorso amministrativo o, ancora, l’omessa attivazione di iniziative volte a sollecitare la rimozione o la modificazione in autotutela del provvedimento lesivo possono essere ritenuti comportamenti contrari a buona fede nell’ipotesi in cui si appuri che una tempestiva reazione avrebbe evitato o mitigato il danno.