Giudizio amministrativo e sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso

Si osserva in sentenza, da parte del Consiglio di Stato, come l´improcedibilità del ricorso al G.A. (art. 35 D.Lgs. n. 104/2010) possa verificarsi in presenza della sussistenza delle seguenti condizioni:

  1. a) il rapporto giuridico sotteso all´impugnato provvedimento è stato oggetto di una nuova regolazione intervenuta in corso di causa e questo ha fatto venir meno gli effetti dell´originario provvedimento;
  2. b) l´atto del cui annullamento si discute ha di fatto consumato la sua efficacia, con sostanziale sopravvenuta carenza d´interesse a coltivare l´impugnativa nel caso in cui nessuna concreta utilità possa derivare alla parte ricorrente dalla decisione di merito del rimedio giurisdizionale proposto (Cons. St., sez. IV, 29 aprile 2014, n. 2209).

Più precisamente, l’adozione di un nuovo atto, quando non sia meramente confermativo di un provvedimento precedente, ma rappresenti una rinnovata espressione della funzione amministrativa, comporta la pronuncia d´improcedibilità del giudizio in corso per sopravvenuta carenza di interesse, trasferendosi l´interesse del ricorrente all´annullamento dell´atto originariamente impugnato, a quello dell’atto che lo sostituisce.

Devi eseguire l'accesso per visualizzare il resto del contenuto.Si prega . Non sei un membro? Registrati
Share