Limiti alla definizione del giudizio in esito all’udienza cautelare

Il Consiglio di Stato si sofferma, in sentenza, sulla corretta esegesi dell’art. 60 D.Lgs. n. 104/2010, norma che opera un generico riferimento (identificandolo come causa ostativa alla sentenza in forma semplificata) al fatto che la parte “dichiari che intende proporre […] ricorso incidentale”.

A tal fine deve reputarsi sufficiente anche la dichiarazione resa in memoria, sebbene non ribadita oralmente nella discussione in camera di consiglio dopo l’avviso dato dal Collegio in merito alla possibilità di pronunciare sentenza in forma semplificata.

Affermando siffatto principio di diritto il Collegio di Palazzo Spada opta dunque per la tesi interpretativa secondo cui la preclusione può derivare anche da una dichiarazione resa in memoria e non ribadita oralmente in camera di consiglio dopo l’avviso dato alle parti dal presidente del Collegio.

Quattro sono gli argomenti fondamentali che depongono in tal senso, cioè:

Devi eseguire l'accesso per visualizzare il resto del contenuto.Si prega . Non sei un membro? Registrati
Share