In tema di esami per l’accesso alla professione di avvocato, su cui interviene il Consiglio di Stato nella sentenza in esame, il potere di valutazione esercitato dalle commissioni di esame è espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica, il cui concreto esercizio può essere soggetto al sindacato di legittimità del G.A. solo se viziato da travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura, illogicità manifesta con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti.
La circostanza che la commissione esaminatrice abbia adottato tout court i criteri dettati dalla commissione centrale non integra alcun vizio, trattandosi di una decisione che rientra pienamente in una sfera di discrezionalità tecnica esercitata in modo non irragionevole e dunque insindacabile; al contempo, ed all’inverso, non spiega alcun effetto invalidante l’inosservanza delle raccomandazioni formulate dalla commissione centrale in tema di modalità procedimentali aggiuntive, che non hanno carattere cogente.
Ai fini della motivazione, poi, il voto numerico è – secondo il Consiglio di Stato – pienamente sufficiente tenuto conto della sufficienza dei criteri generali relativi alla correzione degli elaborati, che non richiedono da parte delle singole commissioni alcuna ulteriore specificazione o collegamento con l’estrinsecazione strettamente docimologica della valutazione.
Non ha dunque alcun rilievo l’assenza di segni di correzione, laddove al contrario solo se la commissione ritenga di apporre sottolineature o segni può ammettersi la valutazione della loro coerenza con affermazioni, concetti e principi espressi nell’elaborato, sempre che si tratti di segni non neutri od opachi, ma significativi.
Fondamentale, nella materia in esame, si rivela la sentenza n. 7 del 2017 resa dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la quale ha affermato i seguenti principi di diritto:
<<a) l’art. 49 della legge n. 247 del 2012 esclude l’applicazione dell’art. 46, comma 5, della stessa legge, e la predetta norma transitoria non appare affetta da alcuna forma di manifesta irragionevolezza od irrazionalità;
- b) nella vigenza dell’art. 49 della legge n. 247 del 2012 i provvedimenti della commissione esaminatrice degli aspiranti avvocati, che rilevano l’inidoneità delle prove scritte e non li ammettono all’esame orale, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione>>.
Riferimenti:
L. 31/12/2012 n. 247