Il diritto-dovere della P.A. di ripetere le somme indebitamente corrisposte ai pubblici dipendenti

Il Consiglio di Stato afferma nella sentenza in esame il principio per cui il diritto alla repetitio indebiti, da parte della P.A., a norma dell’art. 2946 c.c.., è soggetto a prescrizione ordinaria decennale, il cui termine decorre a partire dal giorno in cui le somme sono state materialmente erogate.

L’azione di ripetizione, in particolare, di indebito ha come suo fondamento l’inesistenza dell’obbligazione adempiuta da una parte, o perché il vincolo obbligatorio non è mai sorto o perché è venuto meno successivamente, a seguito ad esempio di annullamento.

Si richiama poi in sentenza il consolidato indirizzo giurisprudenziale che considera quale atto dovuto l’esercizio del diritto-dovere dell’Amministrazione di ripetere le somme indebitamente corrisposte ai pubblici dipendenti.

Il recupero di tali somme costituisce il risultato di attività amministrativa, di verifica, di controllo, priva di valenza provvedimentale ed in tali ipotesi l’interesse pubblico è in re ipsa e non richiede specifica motivazione.

A prescindere dal tempo trascorso, invero, l’oggetto del recupero produce di per sé un danno all’Amministrazione, consistente nell’esborso di denaro pubblico senza titolo ed un vantaggio ingiustificato per il dipendente.

Si tratta dunque di un atto dovuto che non lascia all’Amministrazione alcuna discrezionale facultas agendi e, anzi, configura il mancato recupero delle somme illegittimamente erogate come danno erariale; il solo temperamento ammesso è costituito dalla regola per cui le modalità di recupero non devono essere eccessivamente onerose, in relazione alle condizioni di vita del debitore.

Inoltre, l’affidamento del pubblico dipendente e la stessa buona fede non sono di ostacolo all’esercizio del potere-dovere di recupero: l’Amministrazione non è tenuta a fornire un’ulteriore motivazione sull’elemento soggettivo riconducibile all’interessato.

Ne discende, ancora, che è destinato a essere recessivo il richiamo ai principi in materia di autotutela amministrativa sotto il profilo della considerazione del tempo trascorso e dell’affidamento maturato in capo agli interessati (Cons. Stato, sez. III, 4 settembre 2013, n. 4429; Cons. Stato, sez. III, 31 maggio 2013, n. 2986; Cons. Stato, sez. III, 10 dicembre 2012, n. 11548).

Si è detto infine: <<costituisce jus receptum che l’Amministrazione, nel procedere al recupero delle somme indebitamente erogate ai propri dipendenti, deve eseguire detto recupero al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali; non può invece pretendere di ripetere le somme al lordo delle ritenute fiscali (e previdenziali e assistenziali), allorché le stesse non siano mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente (cfr. Cons. Stato, sez. III, 4 luglio 2011, nr. 3984; id., sez. VI, 2 marzo 2009 nr. 1164)>> (Consiglio di Stato, sez. IV, 12 febbraio 2015, n. 750).

Art. 2946 c.c.

 

Consiglio di Stato, sez. IV, 03/01/2018, n. 27

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