Processo amministrativo, limiti alle richieste di rinvio della discussione del ricorso

Nella sentenza in esame il Consiglio di Stato rileva come, nel sistema del processo amministrativo, non esista una norma, espressa o di principio, che attribuisca alla parte un diritto ad ottenere senz’altro il rinvio della discussione del ricorso.

La parte interessata ad ottenere un differimento ha senz’altro la facoltà di rappresentare le ragioni che a suo avviso lo giustificano, ma la decisione finale in proposito spetta comunque al Giudice, stante la particolare natura del processo amministrativo, che da un lato, in linea generale, è regolato dal principio dispositivo, dall’altro lato, tuttavia, è volto a tutelare tanto interessi privati quanto interessi pubblici.

Di conseguenza, il rinvio della decisione non può conseguire a una mera scelta di parte, ma deve trovare un fondamento giuridico in gravi ragioni, che, se non fossero tenute in considerazione, andrebbero a pregiudicare interessi di pari rango, ovvero in primo luogo il diritto di difesa costituzionalmente garantito.

Si è osserva sul punto:

– << secondo il pacifico e consolidato insegnamento della giurisprudenza, non esiste norma giuridica o principio ordinamentale che attribuisca alla ricorrente il diritto al rinvio della discussione del ricorso, atteso che la parte interessata ha solo la facoltà di illustrare le ragioni che potrebbero giustificare il differimento dell’udienza o la cancellazione della causa dal ruolo, ma la decisione finale in ordine ai concreti tempi della decisione spetta comunque al giudice.

E ciò, in quanto la richiesta di cancellazione della causa dal ruolo ovvero di rinvio della trattazione di una causa deve trovare il suo fondamento giuridico in gravi ragioni idonee ad incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite, atteso che, pur non potendo revocarsi in dubbio che anche il processo amministrativo è regolato dal principio dispositivo, deve pur sempre ricordarsi che in esso non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti>> (Consiglio di Stato, sez. IV, 29 dicembre 2014, n. 6414);

– <<pur non potendo revocarsi in dubbio che anche il processo amministrativo è regolato dal principio dispositivo, deve pur sempre ricordarsi che in esso non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma devono trovare composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti, con la conseguenza che anche la richiesta di cancellazione del ruolo (comportando una sostanziale situazione di quiescenza della lite per due anni, solo trascorsi i quali si determina la perenzione della causa) deve trovare il suo fondamento giuridico in gravi ragioni, idonee ad incidere, se non tenute in considerazione, proprio sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite, ragioni che, nel caso di specie, come già rilevato, non sussistono>> (Consiglio di Stato, sez. IV, 21 maggio 2004, n. 3326).

Riferimento:

Consiglio di Stato, sez. VI, 02/01/2018, n. 10

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