L’allevamento avicolo, secondo il Consiglio di Stato, è qualificabile quale industria insalubre di prima classe, ai sensi dell’art. 216 R.D. n. 1265 del 1943 (v. anche D. M. 5 settembre 1994, n. 1, lett. c; DD.MM. 12 febbraio 1971 e 23 dicembre 1976), e ciò indipendentemente dalla sua natura tradizionale o intensiva.
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