Secondo il Consiglio di Stato spetta al richiedente il condono edilizio il compito di procurarsi gli atti positivi delle Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli (L. n. 47/1985).
Nel sistema della normativa sul condono, invero, il Legislatore ha tenuto conto del fatto che unicamente l’interessato può rappresentare alla Autorità preposta alla tutela dei vincoli le circostanze rilevanti per l’emanazione dei relativi provvedimenti e avere la relativa interlocuzione, anche in ordine agli aspetti istruttori.
In altri termini, nel corso della fase del procedimento concernente la valutazione dei vincoli, il richiedente ben può sia rappresentare quanto accaduto e fornire la relativa documentazione all’autorità preposta alla tutela del vincolo, sia agire in giudizio per superare ogni inerzia.
Ne consegue che il Comune, una volta rilevata l’assenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda, non può che respingerla.
Si è detto, ancora, in giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 gennaio 2016, n. 314) come, sul tema specifico della formazione del silenzio-assenso in relazione ad una domanda di sanatoria, il decorso dei termini fissati dall’art. 35 della L. n. 47/1985 presuppone in ogni caso la completezza della domanda di sanatoria (Cons. di Stato, sez. IV, 16 febbraio 2001, n. 1012; Cons. di Stato, sez. IV, 7 luglio 2009, n. 4350; Cons. di Stato, sez. IV, 19 febbraio 2008, n. 554; Cons. di Stato, sez. V, 19 aprile 2007, n. 1809; Cons. di Stato, sez. V, 21 settembre 2005, n. 4946).
Inoltre, “la mancata allegazione della documentazione prevista dall’art. 35, comma 3, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ha come effetto la preclusione per l’istante di ottenere la concessione in sanatoria per silenzio prevista dal successivo comma 18 e non di far considerare inesistente la domanda stessa” (Cons. di Stato, sez. V, 25 giugno 2002, n. 3441; Cons. di Stato, sez. V, 14 ottobre 1998, n. 1468; Cons. di Stato, sez. V, 17 ottobre 1995, n. 14401); qualora l’Amministrazione Comunale, a fronte di un’istanza di sanatoria, abbia invitato l’interessato a presentare documentazione integrativa di quella già prodotta, “interviene l’interruzione del termine biennale necessario al formarsi del silenzio assenso della p.a. previsto dall’art. 35 comma 17 della stessa legge, e l’inizio di un nuovo termine dalla data di deposito di quanto richiesto” (Cons. di Stato, sez. V, 1 ottobre 2001, n. 5190).
Riferimento:
L. 28/02/1985 n. 47