Intervenuto in materia di gare pubbliche (D.Lgs. n. 50/2016), osserva il Consiglio di Stato nella sentenza in esame come, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la valutazione di anomalia di un’offerta costituisca un giudizio ampiamente discrezionale, espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, desumibili, tra l’altro, non da singole voci bensì da una verifica complessiva inerente l’attendibilità e l’affidabilità dell’offerta nel suo complesso in funzione della garanzia di una corretta esecuzione dell’appalto, nel senso che l’esclusione dalla gara dell’offerente per l’anomalia della sua offerta è l’effetto della valutazione (operata dall’Amministrazione appaltante) di complessiva inadeguatezza della stessa rispetto al fine da raggiungere (v. Cons. di Stato, Ad. Plen., 29 novembre 2012, n. 36).
Si veda anche Consiglio di Stato, sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990 secondo cui: <<il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta non mira ad individuare specifiche e singole inesattezze nella sua formulazione, ma piuttosto ad accertare in concreto che l’offerta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto (Consiglio di Stato, sez. V, 31/08/2016, n. 3752). Peraltro, il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni compiute in sede di verifica di anomalia delle offerte è circoscritto ai soli casi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, in considerazione della discrezionalità che connota dette valutazioni, come tali riservate alla stazione appaltante cui compete il più ampio margine di apprezzamento>>
Tale procedimento mira quindi a garantire e tutelare l’interesse pubblico concretamente perseguito dall’Amministrazione attraverso la procedura di gara per la effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini dell’esecuzione dell’appalto, così che l’esclusione dalla gara dell’offerente per l’anomalia della sua offerta è l’effetto della valutazione (operata dalla P.A. appaltante) di complessiva inadeguatezza della stessa rispetto al fine da raggiungere.
In altre parole, il giudizio di verifica della congruità di un’offerta potenzialmente anomala ha natura globale e sintetica, vertendo sulla serietà o meno dell’offerta nel suo insieme.
Riferimenti:
D.Lgs. 18/04/2016 n. 50