Il provvedimento che dispone lo scioglimento di un Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, ai sensi dell’art. 143 D.Lgs. 267/2000, non ha natura sanzionatoria, ma preventiva, con la conseguenza che, ai fini della sua adozione, è sufficiente la presenza di elementi che consentano di individuare la sussistenza di un rapporto tra l’organizzazione mafiosa e gli amministratori dell’ente considerato infiltrato (Cons. di Stato, sez. III, n. 5023/2015).
L’art. 143, cit., al comma 1 (nel testo novellato dall’art. 2, comma 30, della legge 94/2009), richiede che la predetta situazione sia resa significativa da elementi “concreti, univoci e rilevanti”, che assumano valenza tale da determinare “un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi amministrativi e da compromettere l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali”.