Trasferimento di sede di una farmacia, quale la valutazione dell’interesse pubblico?

Il Tar Milano è chiamato a pronunciarsi sul trasferimento di sede di una farmacia e, a tal fine, deve fornire l’esatta esegesi dell’art. 1 L. n. 475/1968 secondo cui (tra l’altro): <<chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell’ambito della sede per la quale fu concessa l’autorizzazione deve farne domanda all’autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell’ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie>>.

Si tratta di una disposizione che, secondo il Collegio giudicante, non richiede alcuna valutazione circa il soddisfacimento delle esigenze degli abitanti della zona, valutazione che la stessa disposizione impone, invece, in caso di istituzione di un nuovo esercizio farmaceutico (v. penultimo comma art. 1 L 475/1968).

E cioè a dire, la valutazione dell’interesse pubblico viene effettuata a monte, nel momento della delimitazione della zona e dell’istituzione della sede farmaceutica all’interno di quella determinata zona.

Il mero trasferimento dei locali della farmacia nell’ambito della medesima zona di pertinenza non richiede alcuna nuova valutazione dell’interesse pubblico perché dal punto di vista delle esigenze della popolazione (già verificate a monte) nulla cambia.

Si consideri, invero, che il contingentamento del servizio farmaceutico si compone di una pianificazione quantitativa, quanto alla determinazione del numero degli operatori (rapportato alla popolazione), e di una pianificazione territoriale, con riferimento alla distribuzione dei vari operatori in diverse zone, entro ognuna delle quali è permesso svolgere l’attività. In relazione a tali due momenti pianificatori viene in emersione la valutazione dell’interesse pubblico.

Il mero trasferimento di sede, da parte sua, è estraneo al momento della pianificazione territoriale, essendo irrilevante, sotto tale profilo, l’ubicazione dei locali dell’esercizio farmaceutico all’interno della zona già determinata.

Si è osservato, ancora, in giurisprudenza che: <<al fine di soddisfare l’esigenza dell’assistenza sanitaria della popolazione, la legge non fissa criteri rigidi (attribuendo ad ogni farmacia un numero determinato di abitanti), in quanto il rapporto numerico è stabilito con riferimento alla popolazione complessiva del Comune e non a quella ricadente nella circoscrizione di ciascuna sede.

Il rapporto numerico farmacie/abitanti previsto dall’art. 1 L. n. 475 del 1968 è indicato per individuare il numero massimo di autorizzazioni che l’Amministrazione può assentire e non per garantire al titolare di ciascuna sede profitti di un determinato livello. Di conseguenza, il bacino di utenza di una sede può essere anche di dimensioni più ridotte>> (Cons. Stato, sez. III, 02 maggio 2016, n. 1659).

Riferimenti:

Tar Lombardia, Milano, sez. III, 30/11/2017, n. 2300

  1. 02/04/1968 n. 475, art. 1

 

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