Limiti all’esecuzione dello sfratto di una farmacia

Il merito della questione posta al vaglio del Consiglio di Stato attiene alla legittimità, o meno, dell’autorizzazione rilasciata dal Comune all’esecuzione dello sfratto di una farmacia dai locali di sua ubicazione.

La normativa su cui si fonda tale provvedimento si rinviene nell’art. 35 L. 23 maggio 1950, n. 253, ai sensi del quale “non può essere disposta la esecuzione della sentenza di sfratto da locali adibiti ad esercizio di farmacie senza la previa autorizzazione prefettizia”.

La competenza circa il trasferimento delle farmacie è poi passata alle Regioni, ai sensi della Legge n. 833 del 1978, e quindi ai Comuni in virtù delle leggi regionali disciplinanti lo specifico settore.

La citata norma dell’art. 35, secondo l’insegnamento della giurisprudenza, è espressiva di un potere pubblicistico di natura eccezionale, connesso all’esigenza primaria di garantire un’adeguata copertura del servizio attraverso un numero sufficiente di farmacie a presidio della zona di riferimento.

Si è quindi ritenuta la legittimità costituzionale della mancata previsione di un limite temporale al provvedimento negativo emesso dalla P.A. (Corte Cost. n. 579/1987).

L’incidenza di tale potere sul soddisfacimento del diritto del privato locatore, già riconosciuto meritevole di tutela in sede giurisdizionale, impone un onere di motivazione particolarmente puntuale ed esaustiva da parte dell’amministrazione, che dia conto, sul presupposto della prevalenza dell’interesse pubblico tutelato, dell’impossibilità della prosecuzione del pubblico servizio per irreperibilità di altri locali idonei nella zona di competenza.

Ha affermato la giurisprudenza: <<l’autorizzazione prevista dall’art. 35 della L. n. 253 del 1950 (per l’esecuzione dello sfratto dei locali di una farmacia) è espressione del potere amministrativo – che è posto, non già a presidio di un privilegio personale del titolare della farmacia insediata nell’immobile da rilasciare, ma a tutela del prevalente interesse pubblico alla presenza e alla corretta ubicazione del servizio farmaceutico sul territorio – presenta caratteristiche eccezionali sotto il profilo dell’interferenza di un potere amministrativo sull’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali e della conseguente compressione del diritto soggettivo (del locatore), così che il sindaco non può derogare tale autorizzazione, a meno che non risulti manifestamente l’impossibilità del trasloco della farmacia, stante l’irreperibilità (di fatto o di diritto) di altri locali idonei nella zona di riferimento, che non si configura quando in tale zona esista un mercato d’immobili da destinare ad uso non abitativo, pur in carenza di un’ offerta di locali idonei a soddisfare le preferenze commerciali del titolare della farmacia e di una loro inammissibile individuazione da parte del Comune (C.S. V 27 settembre 2003 n. 4310)>> (T.a.r. Liguria, Genova, sez. II, 30 giugno 2016, n. 748).

L’intento primario della normativa di riferimento è, in particolare, quello di evitare che una determinata zona rimanga sguarnita dal presidio di un numero sufficiente di farmacie; sicché, si argomenta ancora nella sentenza in esame, ciò che può giustificare il diniego dell’autorizzazione, è la situazione di inadeguata copertura del servizio sanitario che potrebbe derivare dalla chiusura del presidio interessato dalla procedura di sfratto.

In difetto di tale implicazione critica, la mera irreperibilità di una ubicazione alternativa non può costituire valida ragione per denegare il rilascio della autorizzazione di cui all’art. 35 della L. n. 253/1950.

Dunque, la verifica della irreperibilità di altri locali idonei costituisce momento valutativo subordinato alla riscontrata impossibilità di garantire la continuità del pubblico servizio.

Lo stesso Consiglio di Stato, in altro suo arresto, si è espresso nel senso di ravvisare nel rapporto farmacie/popolazione e nella distanza fra farmacie esistenti, gli unici parametri rilevanti nella valutazione dei rischi di compromissione dell’interesse pubblico all’assistenza farmaceutica, al cui svolgimento è condizionato il rilascio dell’autorizzazione all’esecuzione dello sfratto (Cons. Stato, sez. VI, 3 novembre 1998, n. 1515).

Riferimenti:

Consiglio di Stato, sez. III, 28/11/2017, n. 5581 

L. 23 maggio 1950, n. 253, art. 35

L. 23 dicembre 1978, n. 833

 

 

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