Il tema trattato in sentenza, da parte del Consiglio di Stato (adito per la riforma della sentenza del T.a.r. Veneto, sez. III, n. 1141/2016), è quello dell’imposta di soggiorno (art. 4 D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”)
Gli appellanti contestano che si possa attribuire ai gestori alberghieri la qualifica di agenti contabili e sottolineano che le somme versate dagli ospiti, a titolo di imposta di soggiorno, non sono qualificabili come denaro pubblico fino al riversamento al Comune.
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