Decreto ingiuntivo e giudizio di ottemperanza, una coppia vincente

Il creditore della P.A., munito di credito ingiuntivo, può ricorrere al G.A. in sede di ottemperanza: è quanto affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza in esame nella quale il Collegio giudicante precisa come il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’art. 656 c.p.c., ha valore di cosa giudicata, anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza.

Condizione essenziale affinché tale ricorso possa essere proposto anche per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto, di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., è che lo stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c..

Da parte sua la Corte di Cassazione (sez. I, 27 gennaio 2014, n. 1650) ha precisato come <<il giudicato sostanziale (cui si riferisce l’autorità del giudicato da decreto ingiuntivo) attenga all’oggetto e ai soggetti del rapporto giuridico che non può essere posto in discussione in altro successivo giudizio, con ogni conseguenza>>, evidenziando che, in virtù della coincidenza tra il giudicato formale (ex art. 324 c.p.c.) e quello sostanziale (art. 2909 c.c.), il giudicato sul decreto ingiuntivo si forma nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiara esecutivo, ai sensi dell’art. 647 c.p.c..

In altre parole:

– il decreto ingiuntivo non opposto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato ed assume la piena autorità di res iudicata ai fini della proposizione del ricorso per ottemperanza;

– sulla P.A. intimata incombe un vero e proprio obbligo giuridico di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l’esecuzione, senza che alla stessa residui alcuna possibilità di far valere questioni non dedotte o eccepite nel giudizio esecutivo o di merito;

– nel giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di un decreto ingiuntivo non opposto, il G.A., accertato il mancato pagamento delle somme ingiunte, è investito solamente della funzione di garantire gli adempimenti materiali per soddisfare tale precetto, senza poter valutare le ragioni della situazione debitoria e dell’imputabilità dell’inerzia riscontrata (T.a.r. Lazio, Latina, sez. I, 16 gennaio 2015, n. 51).

Riferimenti:

Consiglio di Stato, sez. V, 30/10/2017, n. 4985

Share