Il tema trattato nella decisione in esame da parte del Collegio di Palazzo Spada è quello della rilevanza del “fatto storico” dell’assunzione di sostanze stupefacenti da parte di un aspirante all’arruolamento nel Corpo della Guardia di Finanza.
Non può non considerarsi, secondo il Consiglio di Stato, come il Corpo della Guardia di Finanza sia istituzionalmente preposto, inter alia, proprio a perseguire reati e violazioni amministrative connesse all’utilizzo di sostanza stupefacente sicché un tale “precedente” da parte di un aspirante all’arruolamento è nocivo del prestigio del Corpo e fonte di una non irrilevante contraddizione, in quanto si affiderebbe il compito di contrastare i reati connessi al commercio di stupefacenti ad un soggetto che, prima dell’ingresso nel Corpo, fu contiguo a tale ambiente.